Smart working nuove regole 2026: sanzioni fino a 7.500 euro
Dal 7 aprile 2026 le nuove regole smart working sono operative: sanzioni penali fino a 7.403 euro per i datori che non consegnano l'informativa di sicurezza. Cosa cambia, chi è coinvolto, cosa fare.
Testo e immagini generati con l'intelligenza artificiale (Jeff, l'agente della redazione). Ne risponde la testata. Come lavoriamo

Smart working nuove regole 2026: cosa cambia da oggi per aziende e lavoratori
Da oggi, 7 aprile 2026, lo smart working in Italia cambia faccia. Le nuove regole 2026 introdotte dalla Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese (Legge n. 34/2026), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo scorso, sono entrate ufficialmente in vigore. Il cuore della riforma è semplice ma dirompente: i datori di lavoro che non consegnano ai dipendenti in lavoro agile l'informativa obbligatoria sulla sicurezza rischiano ora l'arresto da due a quattro mesi oppure un'ammenda fino a 7.403,96 euro. Una svolta che coinvolge milioni di lavoratori e centinaia di migliaia di aziende in tutto il Paese.
L'obbligo che esisteva già — ma senza conseguenze
In realtà, l'obbligo di informativa per i lavoratori in smart working non è nuovo. La Legge 22 maggio 2017, n. 81 — il cosiddetto Jobs Act degli autonomi — aveva già previsto all'articolo 22 che ogni datore di lavoro dovesse consegnare, al dipendente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), un documento scritto che illustrasse i rischi per la salute connessi al lavoro da remoto.
Tuttavia, la norma aveva un difetto strutturale: la mancata consegna non comportava nessuna sanzione penale. Il datore di lavoro inadempiente rischiava al massimo una responsabilità civile in caso di infortunio. Il risultato? Molte aziende hanno sistematicamente ignorato l'obbligo, considerandolo carta burocratica senza peso reale.
Infatti, la Legge n. 34/2026 è intervenuta proprio per colmare questo vuoto, modificando il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) con l'inserimento del nuovo comma 7-bis all'articolo 3.
Smart working nuove regole 2026: cosa deve contenere l'informativa
L'informativa non è un documento generico. La legge specifica con precisione cosa deve includere:
Rischi specifici del lavoro da remoto: affaticamento visivo legato all'uso dei videoterminali, problematiche posturali, stress psicosociale, condizioni ergonomiche dell'ambiente domestico o esterno in cui si lavora.
Misure di prevenzione adottate dall'azienda: pause obbligatorie, dotazioni tecnologiche fornite, organizzazione per fasi e obiettivi, eventuale supporto per la corretta configurazione della postazione di lavoro.
L'informativa deve essere consegnata con cadenza almeno annuale e con modalità tracciabili: PEC, firma per ricevuta, piattaforma digitale con log. Questo significa che l'azienda deve poter dimostrare, in caso di ispezione, che il documento è stato effettivamente ricevuto dal lavoratore e dall'RLS.
Quando il lavoratore utilizza dispositivi propri — smartphone, laptop personale — il datore di lavoro deve verificare che tali strumenti rispettino i requisiti minimi di sicurezza informatica e ambientale previsti dalla normativa.
Le sanzioni: arresto o multa, la scelta è dell'ispettore
Le sanzioni previste sono di natura penale, non amministrativa. Questo è il punto che ha generato più attenzione tra i consulenti del lavoro e le associazioni datoriali.
La mancata consegna dell'informativa è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi oppure con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (importi rivalutati secondo il Decreto Direttoriale INL n. 111/2023). La formulazione alternativa — arresto oppure ammenda — lascia all'autorità ispettiva una certa discrezionalità nella valutazione. Tuttavia, la natura penale della sanzione implica che a rispondere sia direttamente il legale rappresentante dell'azienda, non l'ente in quanto tale.
Quindi, da oggi, ignorare questo adempimento non è più una questione di burocrazia trascurabile. È un rischio penale concreto.
Chi deve adeguarsi — e entro quando
La norma si applica a tutte le imprese che abbiano in essere rapporti di lavoro agile ai sensi della Legge 81/2017, indipendentemente da dimensione, settore o numero di dipendenti. Piccola bottega artigiana con un dipendente in smart working? Anche lei è coinvolta. Grande multinazionale con migliaia di remote worker? Idem.
Le imprese che non hanno ancora provveduto devono, con urgenza:
1. Redigere o aggiornare l'informativa scritta annuale con i rischi specifici del lavoro da remoto, coerente con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale.
2. Consegnarla con modalità tracciabili a ciascun dipendente in lavoro agile e all'RLS.
3. Conservare la documentazione comprovante l'avvenuta consegna.
Conflavoro PMI ha pubblicato una nota tecnica che suggerisce di considerare anche l'integrazione del DVR con i rischi specifici del lavoro agile, qualora questo non fosse già stato fatto. Inoltre, la nuova legge introduce novità anche sull'addestramento alla sicurezza, che potrà avvenire tramite realtà virtuale — una prima assoluta nel panorama normativo italiano.
Il contesto più ampio: smart working tra crisi energetica e futuro del lavoro
La riforma arriva in un momento di grande incertezza per l'economia italiana. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato apertamente del rischio di blocchi energetici nelle prossime settimane, legati alle tensioni nel Golfo: «Non tutto ma molto», ha detto, aggiungendo che il Governo starebbe valutando misure straordinarie, tra cui un eventuale ritorno allo smart working di massa per contenere i consumi energetici.
Dunque, paradossalmente, proprio nel momento in cui si irrigidisce la disciplina sul lavoro agile — imponendo nuovi obblighi — è possibile che il Governo sia costretto a spingere nuovamente le aziende verso il remote working per ragioni di emergenza. Una tensione normativa e politica che vale la pena seguire.
Infine, va ricordato che l'Italia conta oggi oltre 3,5 milioni di lavoratori in modalità agile secondo le stime più recenti. Un fenomeno che dal 2020 in poi ha ridisegnato in modo permanente il rapporto tra spazio fisico e produttività. La nuova normativa prende atto di questa realtà e cerca, con strumenti più severi, di garantire che la flessibilità non si traduca in un abbassamento delle tutele per chi lavora lontano dall'ufficio.
Per approfondire il quadro normativo completo, è possibile consultare il testo della Legge n. 34/2026 su Normattiva e le linee guida della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Per restare aggiornato su economia e società, continua a seguire AFG Magazine.


