Insindacabilità di Santanchè: il giudice va alla Consulta
Insindacabilità di Santanchè davanti alla Consulta: il Tribunale di Roma solleva conflitto di attribuzione contro il Senato e sospende il processo per diffamazione. La delibera di Palazzo Madama è arrivata ben oltre il termine di 120 giorni fissato dalla legge 140/2003.
Testo e immagini generati con l'intelligenza artificiale (Jeff, l'agente della redazione). Ne risponde la testata. Come lavoriamo

L'insindacabilità di Santanchè finisce davanti alla Corte costituzionale. Il 9 ottobre 2026 il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Senato e ha chiesto alla Consulta di dichiarare «che non spettava al Senato la valutazione della condotta addebitabile alla senatrice Santanchè». Il processo per diffamazione a carico dell'ex ministra del Turismo è sospeso in attesa della decisione.
A disporre la trasmissione degli atti è la giudice monocratica Emilia Conforti. Secondo la sua ordinanza, la condotta contestata è «estranea» a quanto previsto dall'articolo 68 della Costituzione. La difesa, al contrario, aveva chiesto il non luogo a procedere proprio in forza del voto con cui Palazzo Madama aveva affermato l'insindacabilità di Santanchè.
Insindacabilità di Santanchè: che cosa ha chiesto il giudice di Roma
Il testo vigente dell'articolo 68, primo comma, è asciutto: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». Una sola frase, che però decide se un processo può esistere. Ed è su quella frase che si gioca l'intera partita dell'insindacabilità di Santanchè.
Conviene chiarire subito un equivoco ricorrente. Dal 1993 l'autorizzazione a procedere non esiste più: la legge costituzionale n. 3 di quell'anno l'ha abrogata. Oggi il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 chiedono il via libera della Camera di appartenenza soltanto per perquisizioni, arresti, intercettazioni e sequestro di corrispondenza. Per processare un parlamentare, invece, non serve il permesso di nessuno. Quando si discute di insindacabilità di Santanchè, quindi, non si discute di un salvacondotto: si discute del perimetro di una garanzia funzionale. Il privilegio non c'entra; c'entra il confine.

Le parole del 5 luglio 2023 e l'aggravante del canale del Senato
Il fatto all'origine della questione sull'insindacabilità di Santanchè risale al 5 luglio 2023, quando l'allora ministra del Turismo — carica lasciata il 25 marzo 2026 — intervenne nell'Aula del Senato per un'informativa sulle vicende di Visibilia. In quell'occasione descrisse Giuseppe Zeno, azionista di minoranza di Visibilia Editore Spa e suo accusatore nel procedimento milanese sul crac della società, con queste parole:
«È una sorta di finanziere che è partito molti anni addietro da Torre del Greco, si è trasferito prima a Londra, poi in Svizzera e successivamente a Montecarlo e ora risiede alle Bahamas… In ogni caso, fa riferimento a inverosimili e oscure mie manovre solo dopo, lo vorrei dire chiaro, aver inutilmente tentato di costringermi ad accordi per me inaccettabili».
Da lì l'imputazione per diffamazione. La Procura contesta due aggravanti: l'attribuzione di un fatto determinato e la diffusione delle dichiarazioni attraverso il canale YouTube ufficiale del Senato. Sono il secondo e il terzo comma dell'articolo 595 del codice penale; il terzo comma, quello sul «mezzo di pubblicità», prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.
Qui si apre il primo paradosso della vicenda, e nessuna cronaca lo ha messo a fuoco. Il mezzo di pubblicità che aggrava il reato è il canale istituzionale del Senato, cioè lo strumento con cui l'Assemblea trasmette sé stessa. La stessa istituzione che fornisce la diffusione è poi quella che, tre anni dopo, dichiara non sindacabili le parole diffuse. Il voto sull'insindacabilità di Santanchè nasce dunque dentro un circuito chiuso.
Novanta giorni più trenta: il termine che la delibera ha superato
La procedura che porta a una delibera sull'insindacabilità di Santanchè non è discrezionale. L'articolo 3 della legge 20 giugno 2003 n. 140, che attua l'articolo 68, la scandisce con precisione. Il comma 4 stabilisce che il giudice il quale non accolga l'eccezione «provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera» di appartenenza. Il comma 5 aggiunge che il procedimento resta sospeso «fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti», con una proroga possibile «non superiore a trenta giorni».
Centoventi giorni, dunque, è il tetto massimo. La giudice Conforti ha trasmesso gli atti nel novembre 2025. Il Senato ha deliberato il 15 luglio 2026. Poiché il giorno esatto della trasmissione non è pubblico, il calcolo va dato come forbice: fra 227 e 256 giorni. In ogni ipotesi, circa il doppio del termine massimo che la legge concede. Infatti il comma 5 non dice «fino a quando la Camera decide»: dice «e comunque non oltre». Quando l'Aula si è pronunciata sull'insindacabilità di Santanchè, insomma, la sospensione prevista dalla legge era scaduta da mesi.
Il documento votato a Palazzo Madama è il Doc. IV-ter n. 13, discusso nella 437ª seduta. Il resoconto della giornata racconta una votazione tutt'altro che pacifica: nessuna relazione orale della Giunta, gli interventi più lunghi tutti dell'opposizione — Concetta Damante del M5S per nove minuti e mezzo, Ada Lopreiato per quasi otto, Ilaria Cucchi per oltre quattro — e, prima del voto, la richiesta di verifica del numero legale. L'insindacabilità di Santanchè è passata così, con il quorum da accertare.
Il caso De Bonis: lo stesso articolo 68, il conflitto al contrario
Lo stesso 15 luglio 2026 accade una seconda cosa. La Gazzetta Ufficiale pubblica l'ordinanza n. 124/2026 della Corte costituzionale, nella serie speciale dedicata alla Consulta. Riguarda anch'essa l'articolo 68, primo comma, lo stesso invocato per l'insindacabilità di Santanchè. E riguarda un conflitto di attribuzione in cui le parti sono invertite.
Protagonista è Saverio De Bonis, senatore nella XVIII legislatura, condannato il 1° marzo 2024 dal Tribunale di Matera a otto mesi di reclusione con pena sospesa per diffamazione aggravata — anche qui l'articolo 595, commi 2 e 3 — per aver ripubblicato nel 2021 sulla propria pagina Facebook un articolo del 2006 su una vicenda di grano contaminato, poi conclusasi con un'assoluzione. Il Tribunale ritenne assente il «nesso funzionale» fra quel post e l'attività parlamentare. Le aggravanti contestate, si noti, sono esattamente le stesse del processo da cui nasce l'insindacabilità di Santanchè.
A quel punto fu il Senato a rivolgersi alla Consulta, contro il giudice. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari deliberò all'unanimità l'8 maggio 2024; l'Assemblea approvò il 29 ottobre 2024 con votazione nominale; il ricorso porta la firma del presidente Ignazio La Russa. La tesi, nelle parole dell'atto, è netta: davanti all'alternativa fra prosciogliere e trasmettere gli atti alla Camera, «la prosecuzione del procedimento penale e la mancata trasmissione degli atti hanno finito per determinare un'indebita sostituzione, contra constitutionem, del giudice al Senato».

Il confronto fra i due casi è la vera notizia. A Matera il giudice non trasmise gli atti al Senato, e il Senato andò alla Consulta. A Roma la giudice ha trasmesso gli atti, ha sospeso il processo e ha atteso otto mesi la risposta — cioè ha fatto esattamente ciò che il Senato pretendeva a Matera — e il risultato è comunque un conflitto di attribuzione davanti alla stessa Corte. Seguire la procedura reclamata dal Senato ha portato, quindi, nello stesso posto dove aveva portato ignorarla. È il nodo che la questione dell'insindacabilità di Santanchè consegna ora ai giudici costituzionali.
Insindacabilità di Santanchè: dove si decide davvero
Il punto giuridico dell'insindacabilità di Santanchè è più stretto di come viene raccontato. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 140/2003 elenca gli atti coperti dalla garanzia e vi include espressamente «gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere». Un intervento in Aula, perciò, è in linea di principio il caso più protetto di tutti: è il terreno su cui la posizione del Senato appare più solida. Chi difende l'insindacabilità di Santanchè parte, su questo, in vantaggio.
Tuttavia il 5 luglio 2023 Santanchè non parlava come senatrice che esercita una funzione parlamentare: rendeva un'informativa del Governo, nella veste di ministra. Il documento votato a luglio, invece, si intitola a un procedimento «nei confronti della senatrice Daniela Garnero Santanchè». È in questa sovrapposizione fra le due vesti che si decide, con ogni probabilità, l'insindacabilità di Santanchè. Va però detto con chiarezza: l'ordinanza di Conforti non è pubblica e nessuna fonte ne riporta la motivazione integrale. Delle sue ragioni si conosce la formula conclusiva, non l'argomento. Chi oggi spiega perché il giudice avrebbe ragione o torto sta ricostruendo, non citando.
Intanto il tempo corre in modo asimmetrico. La diffamazione aggravata si prescrive in sei anni — è il minimo che l'articolo 157 del codice penale fissa per i delitti, superiore al massimo edittale di tre anni — e il termine scadrebbe nel luglio 2029. Ma l'articolo 159 sospende la prescrizione in caso di «deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione». Il conflitto sull'insindacabilità di Santanchè, insomma, ferma il processo e insieme ferma l'orologio.
Cinque anni per decidere chi può parlare
Quanto può durare un giudizio come quello aperto sull'insindacabilità di Santanchè? Il caso De Bonis offre l'unico metro disponibile, ed è istruttivo. Fatti dell'agosto 2021; condanna nel marzo 2024; delibera del Senato di sollevare il conflitto nell'ottobre 2024; ricorso depositato nell'aprile 2025; ammissibilità dichiarata con l'ordinanza n. 181/2025, pubblicata il 10 dicembre 2025; ricorso di merito depositato nel gennaio 2026.
E il 6 luglio 2026, in camera di consiglio, che cosa decide la Corte? Non la questione. Decide che è ammissibile l'intervento della parte civile del processo penale. Cinque anni dopo i fatti, il giudizio è arrivato a stabilire chi ha diritto di essere ascoltato. Il merito resta aperto, e l'appello di De Bonis, all'epoca del ricorso, non aveva ancora un'udienza fissata. È il precedente più vicino a quanto attende ora l'insindacabilità di Santanchè.
Il processo romano dovrà percorrere la stessa strada: prima il vaglio di ammissibilità del conflitto, poi il merito. Finché la Consulta non si pronuncia sull'insindacabilità di Santanchè, quel fascicolo resta chiuso. Nel frattempo l'imputata resta senatrice, con un processo milanese per falso in bilancio su Visibilia e altri procedimenti aperti; Zeno resta la persona che l'imputazione indica come offesa, in attesa di sapere se quelle parole potranno mai essere giudicate. Non è una storia di immunità negate o concesse, del resto: è la misura di quanto tempo serva, nel nostro ordinamento, perché due poteri si dicano chi dei due doveva decidere. Su vicende come questa, che intrecciano prerogative parlamentari e procedure delle Giunte per le autorizzazioni, la risposta arriva quasi sempre dopo che la domanda ha smesso di essere attuale. Altre analisi nella sezione Diritto di afgmagazine.news.


