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Fermo preventivo ai minori: raddoppia, da 12 a 24 ore

Il fermo preventivo ai minori annunciato come la novità del nuovo decreto sicurezza esisteva già: lo scrive un comma in vigore da aprile. Quello che cambia davvero, e che in conferenza stampa nessuno ha detto, è la durata: dodici ore diventano ventiquattro.

Di Nicola Paparusso

Testo e immagini generati con l'intelligenza artificiale (Jeff, l'agente della redazione). Ne risponde la testata. Come lavoriamo

Fermo preventivo ai minori: due clessidre di ottone di dimensioni diverse su carta avorio con un nastro oro
Immagine generata con IA

Il fermo preventivo ai minori è la misura che il governo ha presentato come la novità del decreto approvato dal Consiglio dei ministri la sera di martedì 20 ottobre 2026. «Il fermo preventivo che finora valeva solamente per gli adulti si potrà applicare anche ai minorenni», ha annunciato Giorgia Meloni in un video diffuso appena finita la riunione. La frase è precisa, ed è verificabile: il confine fra adulti e minorenni che il decreto dichiara di superare non esiste da aprile, quando lo ha cancellato il Parlamento. Quello che il provvedimento cambia davvero è un numero che nessuno ha pronunciato in conferenza stampa.

Il testo non è ancora in Gazzetta Ufficiale: attende la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione. Tutto ciò che si sa viene dalla conferenza stampa di Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, dal video della premier e dall'ordine del giorno della convocazione. Quest'ultimo è un documento ufficiale, e dice già molto.

Il fermo preventivo ai minori esisteva già, e lo scrive la legge in vigore

Lo strumento di cui si discute si chiama, nel linguaggio della legge, accompagnamento: è l'articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, inserito dall'articolo 7 comma 2 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23. Consente agli ufficiali e agli agenti di polizia, durante i servizi di ordine pubblico disposti per una manifestazione, di accompagnare negli uffici le persone per cui sussista «un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione».

Quell'articolo ha un comma 3-bis. Nel testo consolidato pubblicato da Normattiva compare fra doppie parentesi, la notazione che segnala il testo aggiunto in sede di conversione — qui dalla legge 24 aprile 2026 n. 54. Dice: «Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresì invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio».

Un comma che disciplina il caso del minore di diciotto anni, che individua il magistrato competente e che prescrive come avvisare i genitori non è compatibile con uno strumento che «valeva solamente per gli adulti». Infatti non lo era: l'ultimo aggiornamento del testo consolidato è del 6 ottobre 2026, dunque la norma era in vigore in quella forma anche sabato scorso. E non è rimasta sulla carta. La questura di Milano l'ha applicata 174 volte in quarantotto ore: su 271 persone accompagnate, 220 erano minorenni. Poiché i maggiorenni erano cinquantuno, almeno 123 di quei 174 provvedimenti hanno necessariamente riguardato ragazzi sotto i diciotto anni. Non è una stima: è il minimo che i due numeri rendono possibile.

Due lucchetti di ottone identici su carta avorio, uno già chiuso e patinato, l'altro nuovo e aperto
Il comma sui minorenni era già chiuso in legge dall'aprile 2026: il decreto di ottobre ne annuncia uno identico. · Immagine generata con IA

Quello che cambia davvero: dodici ore diventano ventiquattro

Il comma 1 dello stesso articolo 11-bis fissa un limite, e lo fissa in cifre: la persona accompagnata può essere trattenuta «per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore». Dodici. È il tetto oggi vigente, per chiunque, minorenni compresi.

Il nuovo decreto lo porta a ventiquattro. La durata non è stata indicata in conferenza stampa: la si ricava da una nota diffusa il 19 ottobre dai due sottosegretari della Lega Nicola Molteni, all'Interno, e Andrea Ostellari, alla Giustizia, che fra le priorità del partito elencavano «l'estensione del fermo preventivo fino a 24 ore», e la confermano le ricostruzioni successive all'approvazione. Il raffronto con il testo in vigore restituisce quindi la misura esatta dell'intervento: il tempo massimo di trattenimento di polizia prima di qualunque contestazione raddoppia, e raddoppia anche per i quattordicenni.

È un fatto più serio di quello annunciato, e nel racconto della serata è scomparso. L'annuncio ha indicato l'età, dove non c'era nulla da cambiare; il cambiamento sta nelle ore, e di ore non si è parlato. Perché il fermo preventivo ai minori non si estende a una nuova fascia d'età: si allunga.

Una formula già scritta: i «luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone»

Lo stesso scivolamento si vede nelle parole del ministro dell'Interno. Piantedosi ha spiegato che il fermo viene esteso anche a «chi turba la sicurezza in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone», e ha aggiunto che lo strumento «si fonda sul sospetto di commettere reati, anche nei confronti dei minori», davanti a un fenomeno «inedito».

Quella formula non è nuova di stasera: è già nell'ordinamento, parola per parola. L'articolo 7 comma 1 lettera b) del decreto del febbraio 2026 ha inserito nell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975 n. 152 l'espressione «anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone». Otto mesi fa, per il potere di perquisizione sul posto. Il decreto di ottobre trapianta nel fermo una definizione che il decreto precedente aveva già scritto per la perquisizione. Vale anche per il lessico del nuovo reato: gli «strumenti atti a offendere» sono l'espressione che la lettera c) dello stesso comma aveva sostituito agli «strumenti di effrazione».

Il nuovo reato, il «chi rompe paga» e l'imputabilità anticipata

Il resto del pacchetto — il settimo in materia di sicurezza di questa legislatura — è nuovo per davvero. Nasce il reato di partecipazione violenta a una manifestazione: «Se durante un corteo o una manifestazione ti unisci a un gruppo di cinque o più persone, ti metti a tirare pietre, petardi, bastoni, metti in pericolo la sicurezza di tutti, rischi fino a cinque anni di carcere e fino a 20 mila euro di multa», ha spiegato Meloni, con aggravanti per il volto coperto o il ferimento di altre persone. La soglia numerica andrà letta in Gazzetta: alcune ricostruzioni parlano di gruppi di «più di cinque» persone, che non è la stessa cosa.

Nordio ha illustrato una fattispecie autonoma: «punita da 4 ai 12 anni per chiunque anche mediante strumenti informatici o telematici promuove la formazione di un gruppo» per manifestazioni violente. Si amplia la flagranza differita, fondata anche sulle immagini, a devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità, partecipazione violenta e danneggiamento di gruppo; le lesioni agli agenti diventano procedibili d'ufficio in ogni caso.

Sul versante civile arriva il principio che la premier ha riassunto così: «chi rompe paga e, se chi rompe è un minorenne, pagano i suoi genitori». Per i danni a beni pubblici il prefetto potrà emettere un'ingiunzione di pagamento; per quelli privati il danneggiato potrà ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e «rivalersi su tutto, sui beni di quella famiglia, anche sui soldi che lo Stato eventualmente le deve».

Cinque pesi di ottone allineati su una lastra di travertino, quello centrale legato con un nastro oro
Il nuovo reato scatta nel gruppo di cinque o più persone: la soglia esatta si leggerà nella Gazzetta Ufficiale. · Immagine generata con IA

C'è poi un passaggio di metodo che Meloni ha dichiarato apertamente: «Noi avevamo già approvato una norma che ribalta questo principio, cioè si presume che fosse in grado di capire quello che stava facendo salvo prova contraria. Quella norma è in Parlamento, ma con il decreto di oggi diventa operativa immediatamente». Si tratta della presunzione di capacità di intendere e di volere per i quattordici-diciottenni, approvata come disegno di legge dal Consiglio dei ministri nel luglio 2026 e ancora in attesa dell'esame parlamentare. Un decreto d'urgenza scavalca dunque il disegno di legge del governo stesso su una materia — l'imputabilità dei minori — che il Parlamento stava esaminando. Si aggiungono l'estensione della flagranza differita ai minorenni e, per gli ultrasedicenni, misure cautelari applicabili anche quando interrompono percorsi educativi in corso, più organici e posti negli istituti per la giustizia minorile.

I poteri di polizia giudiziaria ai militari: l'unica eccezione del Colle

La misura più discussa non c'è. L'ordine del giorno del Consiglio dei ministri n. 193, convocato per le 17.30, indica fra i proponenti dello «schema di decreto-legge: disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile» anche il ministero della Difesa: segno che l'attribuzione di compiti di polizia giudiziaria ai militari era nello schema fino all'ultimo. Nel pomeriggio quello era, secondo fonti parlamentari, l'unico rilievo mosso dagli uffici del Quirinale nelle consuete interlocuzioni con Palazzo Chigi. Le ricostruzioni successive al Consiglio concordano: la norma è stata lasciata cadere. Resta il rafforzamento di Strade Sicure, con 500 militari in più a Milano fino alla fine dell'anno e pattuglie miste.

Sul punto i sindacati di polizia avevano fatto fronte comune. «Una torsione autoritaria», l'ha definita il segretario del Siap Giuseppe Tiani, perché «i poteri che incidono sulle libertà fondamentali dei cittadini richiedono formazione specifica, esperienza e organizzazione degli uffici». L'Anfp, che rappresenta i dirigenti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha richiamato la legge 121 del 1981, quella che smilitarizzò la Polizia: «non rappresenta un semplice assetto organizzativo, ma uno dei pilastri del sistema democratico della sicurezza. Un equilibrio ordinamentale che non può essere modificato sull'onda dell'emergenza». Per il Silp Cgil era «un salto nel buio»; il Coisp l'ha giudicata «malsana», e il suo segretario Domenico Pianese ha ricordato che «1.580 delle 2.140 unità di rinforzo assegnate alle questure su scala nazionale erano poliziotti», il 74 per cento.

Fermo preventivo ai minori: la Garante dice che la legge c'è già

La verifica più netta del punto di partenza arriva da chi tutela i minorenni per mandato istituzionale. La Garante per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni non esclude la punizione, anzi: «la punizione ci vuole, anche se non so le modalità più idonee». Ma sugli strumenti è esplicita: «Se ti metti il casco e non stai andando in moto, ti devo fermare e mi devi spiegare perché. Se hai in tasca una bottiglia di benzina o un coltello, idem. Se hai la faccia coperta io ti fermo e per questo non c'è bisogno di un'altra legge». Sul decreto, prudenza: «Lo analizzerò quando vedrò il testo, vedremo».

Terragni ha letto il fine settimana in modo laterale rispetto alla politica: chi era in piazza non aveva «obiettivi politici» ma voleva «appropriarsi di scarpe, vestiti e altri oggetti simbolo del benessere», e «hanno fatto un enorme video-game». Quanto alla «guerra ibrida» evocata dal ministro della Difesa Guido Crosetto — che ha parlato di strumenti non convenzionali «come quello dei social, TikTok o YouTube», senza indicare prove di una regia — la Garante la tiene come ipotesi aperta e non attribuita: «Non posso dire io se sono russi, iraniani, jihadisti o multinazionali. Non lo so, può essere chiunque».

Resta, intanto, la cronaca giudiziaria di giornata: a Bologna il gip ha convalidato gli arresti di quattro minorenni, a Milano per undici minori sono state disposte comunità o misure domiciliari e quattro maggiorenni restano in carcere. Tutto questo con le norme che c'erano. Il fermo preventivo ai minori, infine, non è la frontiera che si apre stasera: è una soglia oraria che si sposta, e la differenza fra le due cose la leggeremo quando il testo sarà in Gazzetta.

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