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CinemaDiritto

Agenzia per il cinema: nasce senza la gestione dei fondi

Agenzia per il cinema: il 10 settembre la Camera ha approvato il testo unico con 218 sì e 6 no. Ma nella versione votata l'ente non gestisce più i fondi statali, e sono caduti l'articolo sul contributo diretto alle sale e quello sulle quote di riserva per i produttori indipendenti.

Di Vincenzo Pollice

Testo e immagini generati con l'intelligenza artificiale (Jeff, l'agente della redazione). Ne risponde la testata. Come lavoriamo

Agenzia per il cinema: sala cinematografica storica italiana vuota con sipario chiuso e poltrone rosse
Immagine generata con IA

L'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo esiste. Il 10 settembre 2026 la Camera ha approvato in prima lettura il testo unico Disposizioni in materia di cinema con 218 voti favorevoli e 6 contrari, e il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha parlato di una legge storica, di «un vento di stilnovo». Tutte le principali testate hanno titolato allo stesso modo: nasce l'ente autonomo che gestirà i fondi pubblici del settore. Nel testo effettivamente votato, però, quella frase non c'è più.

La gestione dei fondi e delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato era attribuita all'Agenzia per il cinema nero su bianco nella versione del provvedimento arrivata in Aula. È stata tolta prima del voto. Con lei sono caduti due articoli interi: quello che dal 2028 avrebbe trasformato il credito d'imposta delle sale in contributo diretto, e quello che introduceva quote di riserva per i produttori indipendenti. Su questo secondo articolo il Servizio bilancio della Camera aveva messo per iscritto di non avere nulla da obiettare.

Agenzia per il cinema: cosa è stato tolto prima del voto

Il confronto si fa su due documenti. Il primo è il dossier n. 128 del Servizio bilancio dello Stato della Camera, datato 3 agosto 2026, che analizza il testo «all'esame dell'Assemblea»: è la fotografia dell'Agenzia per il cinema come era prima dell'Aula. Il secondo è la ricostruzione del testo approvato pubblicata dall'ANSA la sera del 10 settembre.

Nel dossier, l'articolo 3 affida all'Agenzia per il cinema «la progettazione, la gestione e l'attuazione delle politiche pubbliche» per il settore, «ivi compresa la gestione dei fondi e in generale delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato». È la clausola che rendeva l'ente qualcosa di più di una direzione generale con un nome nuovo. Nella ricostruzione ANSA del testo uscito dall'Aula, l'Agenzia si occupa dello sviluppo del settore e della crescita dell'offerta e della domanda, «ma non più, come inizialmente previsto, della gestione dei fondi e delle risorse stanziate dallo Stato».

La differenza non è redazionale. Il modello dichiarato della riforma è il Centre national du cinéma francese, che pesa proprio perché amministra direttamente le risorse. Senza quella competenza, l'Agenzia per il cinema nasce con la piena autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale scritta nel comma 1, ma senza la cassa su cui esercitarla. Il riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo resta dove è sempre stato: in un decreto del ministro della Cultura, lo stesso strumento che nel 2026 ha già deciso chi prendeva cosa dei 696 milioni ripartiti in agosto.

Sala riunioni istituzionale deserta in un palazzo storico, tavolo lungo e sedie vuote
Il testo unico è stato riscritto nei passaggi istituzionali fra il 3 agosto e il voto d'Aula del 10 settembre. · Immagine generata con IA

Al ministero restano comunque, per esplicita previsione del comma 2, «le funzioni in materia di indirizzo politico, di vigilanza strategica e ispettive». Erano l'eccezione al trasferimento verso l'Agenzia per il cinema; con la gestione dei fondi fuori dal perimetro, diventano il baricentro. Inoltre il comma 16 stabilisce che fino all'istituzione dell'ente — fissata al 1° gennaio 2028 — le sue funzioni siano esercitate dalle strutture del ministero.

L'articolo 5: le sale tengono il calendario e perdono il contributo

Il secondo pezzo mancante dalla riforma che istituisce l'Agenzia per il cinema ha un numero preciso. L'articolo 5 riscriveva l'articolo 17, comma 1, della legge 220 del 2016, la norma che oggi riconosce agli esercenti un credito d'imposta fra il 20 e il 40 per cento delle spese, innalzabile fino al 60 per cento per le piccole e medie imprese, per costruire sale nuove, riaprire sale inattive, ristrutturare, adeguare impianti e arredi.

Al suo posto, dallo stesso 2028 in cui nasce l'Agenzia per il cinema, arrivavano contributi diretti esenti da imposizione fiscale. La novità stava in una parola: quei contributi coprivano per la prima volta anche il funzionamento della sala, non soltanto i lavori. Prevedevano maggiorazioni specifiche per le sale storiche e la possibilità di finanziare la trasformazione funzionale delle sale inattive o in crisi, purché restasse la programmazione cinematografica come funzione principale.

C'era anche un criterio che nessuna cronaca del voto ha ripreso: costituivano priorità le domande «localizzate in province e città metropolitane caratterizzate da una bassa densità di schermi cinematografici in rapporto alla popolazione residente», per ridurre gli squilibri territoriali dell'offerta. Era la prima volta che il riequilibrio geografico entrava in una norma sugli incentivi alle sale, e non in un bando. È caduto con l'articolo, e l'Agenzia per il cinema erediterà una geografia delle sale invariata.

Cinema di provincia chiuso all'imbrunire con insegna spenta e serranda abbassata
La priorità per le province a bassa densità di schermi era scritta nell'articolo 5, soppresso prima del voto. · Immagine generata con IA

Il rilievo che ha ucciso l'articolo 5 non è un taglio di spesa. Il Servizio bilancio osserva che i nuovi contributi attingevano allo stesso Fondo del vecchio credito d'imposta e che quindi «andrebbe valutata l'opportunità di intervenire anche su tale disciplina di riparto», in modo da assicurare che fossero erogati «nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente previsti a legislazione vigente». Tradotto: serviva coordinare due articoli della legge del 2016, e la misura stava in piedi a invarianza di risorse, con o senza l'Agenzia per il cinema. Non è stato fatto. La Commissione bilancio ha condizionato il parere favorevole a una dozzina di emendamenti soppressivi richiamando l'articolo 81 della Costituzione, e l'articolo è stato cancellato in Aula.

L'articolo 6 cancellato senza un rilievo di bilancio

Sull'articolo 6 il paradosso che accompagna la nascita dell'Agenzia per il cinema è documentato. La norma inseriva un comma 4.1 nell'articolo 26 della legge 220 del 2016 e obbligava i decreti ministeriali a prevedere, in sede di riparto, «specifiche misure di premialità e quote di riserva» per le imprese indipendenti. Chiedeva di premiare «l'effettiva assunzione del rischio di impresa» e il mantenimento, in capo al produttore indipendente, di quote significative della titolarità dei diritti di sfruttamento dell'opera.

Su quella norma il Servizio bilancio scrive una frase che non ammette letture alternative: «Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare», perché le disposizioni «si limitano a specificare ulteriori modalità applicative», «senza incidere sull'ammontare delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo». Nessun onere per il Fondo che l'Agenzia per il cinema non amministrerà, nessuna copertura da trovare. Eppure l'articolo 6 è stato soppresso lo stesso, formalmente per il medesimo difetto di copertura contestato all'articolo 5: secondo la ricostruzione del Fatto Quotidiano, all'unanimità e senza che nessuno prendesse la parola.

Vale la pena essere precisi su chi perde cosa nel passaggio all'Agenzia per il cinema, perché il titolo «i fondi spariscono» è più drammatico del vero e meno grave. Nessuno ha tagliato un euro di quanto oggi arriva alle sale: il credito d'imposta della legge del 2016 resta in vigore, perché è la norma che lo sostituiva a essere stata cancellata. Gli esercenti non perdono il presente, perdono l'aggiornamento — l'estensione ai costi di gestione, il regime di esenzione fiscale, la corsia per le aree senza schermi. I produttori indipendenti perdono una quota di riserva che non costava nulla.

Agenzia per il cinema senza cassa: cosa resta nei dodici articoli

Il testo approvato conta dodici articoli e affida molto al futuro. L'articolo 4 delega il governo a riordinare l'intera disciplina entro ventiquattro mesi, tax credit compreso: è lì che si deciderà davvero la revisione degli incentivi annunciata in conferenza stampa. L'articolo 7 concede dodici mesi, anch'essi da spendere prima che l'Agenzia per il cinema apra i battenti, per costruire strumenti di accesso al credito e disciplinare la cartolarizzazione. L'articolo 12 istituisce un fondo per i lavoratori dello spettacolo in condizioni di fragilità socio-economica, con 10 milioni l'anno dal 2027 al 2030.

La governance conferma il quadro. Il direttore dell'Agenzia per il cinema è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, dura tre anni rinnovabili una sola volta e passa per un parere parlamentare a maggioranza dei due terzi — una soglia alta, che è la garanzia più solida del testo. Il consiglio di amministrazione, invece, ha cinque membri: due designati dal ministro della Cultura, uno dal ministro dell'Economia, uno dalla Conferenza Stato-Regioni e uno dal Forum del cinema e dell'audiovisivo. Quattro su cinque arrivano da governo e istituzioni, esattamente ciò che il Coordinamento Autori e Autrici aveva chiesto di cambiare in agosto, quando il testo passò in Commissione senza un solo emendamento.

Sulle risorse proprie dell'Agenzia per il cinema il dossier segnala un'ultima anomalia: i 4,5 milioni annui autorizzati dal 2027 per farlo funzionare arrivano dalla riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, e il Servizio bilancio chiede al governo elementi per «verificare la congruità» di quella cifra. Non poteva fare altro: né il testo unificato né gli emendamenti approvati erano corredati di relazione tecnica. Nella scheda del dossier, alla voce «Relazione tecnica», c'è scritto assente.

Il voto, Avati e la richiesta al Senato

Il consenso politico intorno all'Agenzia per il cinema è reale e va detto. Il testo nasce dall'unificazione di cinque proposte di maggioranza e opposizione — la prima firmataria è Elly Schlein, con Federico Mollicone, Gaetano Amato, Valentina Grippo e Giorgia Latini — relatore Gerolamo Cangiano di Fratelli d'Italia. I 218 sì e 6 no fanno 224 voti espressi in un'Aula da 400 seggi, senza astenuti; i contrari, riferiscono le cronache parlamentari, sono arrivati da Futuro Nazionale e dal deputato Luigi Marattin.

Dietro c'è una storia personale che ha funzionato meglio di qualsiasi lobby: l'appello di Pupi Avati dal palco dei David di Donatello 2025, che chiedeva a Meloni e Schlein di mettersi d'accordo sul cinema. Il regista, 87 anni, ha commentato il voto dicendo che battersi per questa legge «è servito». Schlein ha rivendicato di avere raccolto quell'appello, che oggi ha prodotto l'Agenzia per il cinema.

Resta un ultimo dettaglio di procedura, e pesa. Cangiano ha dichiarato di auspicare al Senato «tempi brevissimi e nessuna modifica». Ma gli articoli 5 e 6 possono rientrare soltanto con una modifica, che rimanderebbe il testo alla Camera per una terza lettura. Chiedere al Senato di non toccare nulla significa chiedere che la legge diventi definitiva così: con l'Agenzia per il cinema priva della gestione dei fondi, le sale senza il contributo diretto e gli indipendenti senza quote di riserva. La velocità e il recupero, qui, sono la stessa scelta presa da due lati opposti.

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