Movimento 17 ottobre: accusa con il codice del 1930
Il Movimento 17 ottobre ha avuto il suo primo sabato sotto il decreto 190, in vigore dal 23 ottobre. Ma al presunto amministratore della pagina è contestato l'articolo 414 del codice penale del 1930, non il reato da quattro a dodici anni annunciato dal governo.
Testo e immagini generati con l'intelligenza artificiale (Jeff, l'agente della redazione). Ne risponde la testata. Come lavoriamo

Il Movimento 17 ottobre ha avuto il suo primo sabato sotto una legge scritta apposta per lui. Il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 ed è in vigore dal 23. Ventiquattro ore dopo, in otto città, lo Stato ha identificato 4.292 persone, ne ha accompagnate o fermate 371 e ne ha arrestate nove.
A Milano la polizia ha portato in questura il trentenne indicato come l'amministratore della pagina del Movimento 17 ottobre. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi lo ha definito «la mente». Eppure l'accusa contestata non arriva dal decreto appena entrato in vigore: è l'articolo 414 del codice penale, scritto nel 1930.
Movimento 17 ottobre: il reato cucito su misura è rimasto nel cassetto
Il 20 ottobre, uscendo dal Consiglio dei ministri, il guardasigilli Carlo Nordio aveva annunciato «una fattispecie autonoma» punita «da 4 ai 12 anni per chiunque anche mediante strumenti informatici o telematici promuove la formazione di un gruppo» per manifestazioni violente. Quella norma adesso esiste davvero. È il terzo comma del nuovo articolo 420-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 del decreto: «Chiunque, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo di cui al primo comma oppure incita o istiga alla commissione delle condotte di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».
Difficile immaginare una descrizione più aderente al caso. Il Movimento 17 ottobre è nato su Instagram e su Telegram, con convocazioni pubblicate online e un amministratore. Eppure al ricercatore fermato a Milano la procura contesta l'istigazione a delinquere aggravata, cioè l'articolo 414: reclusione da uno a cinque anni, aumentata della metà se l'istigazione riguarda delitti di terrorismo e fino a due terzi se il fatto è commesso con strumenti informatici. L'ultimo aggiornamento di quel testo, come si legge su Normattiva, risale al 2015.

Da quattro a dodici anni, ma prima serve una devastazione
La ragione sta nel testo stesso, ed è il punto che nessuno ha letto. Il terzo comma non punisce chi promuove un movimento: punisce chi promuove «il gruppo di cui al primo comma». E il primo comma pretende molto. Serve un gruppo di almeno cinque persone che operi «in modo organizzato anche occasionalmente»; serve che quel gruppo, nel corso di una manifestazione, usi o lanci bastoni, mazze, oggetti contundenti, razzi, petardi o spray urticanti; serve che ne derivi «un concreto pericolo per l'incolumità delle persone» e che siano cagionati «altresì danni alle cose».
Sabato a Milano quel fatto non c'è stato. Diecimila persone in strada, 1.400 operatori delle forze dell'ordine schierati, 500 paracadutisti, nessun saccheggio, nessuna vetrina rotta. Il reato pensato per l'organizzatore online ha bisogno, a monte, di una devastazione che qualcun altro deve commettere. Nel sabato in cui l'organizzatore del Movimento 17 ottobre è stato individuato, la devastazione non c'è stata. Resta poi il problema più elementare: i post contestati sono quasi tutti anteriori al 23 ottobre, e una norma penale non si applica all'indietro.
Infatti l'altro strumento usato nella giornata è antico quanto il primo. Le oltre 150 perquisizioni compiute fra Milano, Monza e altre venti città sono state eseguite, spiega all'AGI l'avvocato Guido Guella, «ai sensi dell'articolo 41 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza», il regio decreto del 1931, «alla ricerca di armi, esplosivi o droga». Due norme degli anni Trenta hanno retto l'intera operazione.
Il numero che in Gazzetta non c'è: le ventiquattro ore
C'è un secondo scarto fra l'annuncio e il testo, e riguarda la misura che tutti avevano messo in prima pagina. Dopo il Consiglio dei ministri era stato riferito che il fermo di prevenzione passava da dodici a ventiquattro ore: lo avevamo scritto anche noi, quando il decreto non era ancora in Gazzetta. Ora il testo si può leggere, e quel raddoppio non c'è.
L'articolo 7 interviene sull'articolo 11-bis del decreto-legge 59/1978 aggiungendo un solo comma, il 3-ter, e lascia intatto il comma 1 con il suo tetto: «non oltre le dodici ore». Quello che cambia non è la durata, sono le occasioni. Il nuovo comma consente l'accompagnamento in questura «nel corso di specifiche operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati» in «luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone», anche sulla base della «rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia». Il decreto non allunga il trattenimento: lo moltiplica. Sabato gli accompagnati sono stati 371, di cui 110 minorenni. Lo stesso strumento, a Milano, era già stato usato 174 volte in due giorni.
Movimento 17 ottobre: quattromila identificati dove non è successo niente
I numeri del Dipartimento della Pubblica Sicurezza formano una tabella chiusa: la somma delle otto città indicate restituisce esattamente il totale nazionale. Ed è una tabella che non coincide con la cronaca della giornata.
Milano, dove non si è registrato alcun disordine, pesa per 2.885 identificati su 4.292, il 67 per cento del totale, con 167 accompagnati e 3 arresti. Seconda viene Bergamo, dove sabato non risulta alcuno scontro: 485 identificati, 37 accompagnati di cui 27 minorenni, zero arresti. Il giorno prima, in quella stessa città, erano stati identificati altri 350 giovani e firmati dodici provvedimenti.
Nelle città dove invece si è usata la forza i numeri crollano. A Bologna, con cariche e idranti in piazza dei Martiri, gli identificati sono 11. A Firenze, con tentativi di sfondamento sul ponte Santa Trinità, sono 14. A Roma, con gli idranti a Largo di Santa Susanna e il blitz al Colosseo, sono 200 e gli arresti zero. Tutti e nove gli arresti della giornata stanno altrove: quattro a Padova, tre a Milano, uno a Torino, uno a Napoli. Il dispositivo ha prodotto moltissime identificazioni dove non accadeva nulla e pochissime dove accadeva qualcosa.

Due volte l'onere della prova si ribalta
Nel testo ci sono poi due passaggi che in conferenza stampa non erano stati quantificati. Il primo è l'articolo 1, comma 1: all'articolo 98 del codice penale viene aggiunto che «la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria». Tocca al quattordicenne dimostrare di non aver capito.
Il secondo è l'articolo 5. Quando un minore, «anche non imputabile», partecipa a uno dei reati elencati, al genitore si applica una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro, da 1.000 a 2.000 in caso di reiterazione, «salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto». Il prefetto può inoltre ingiungere il risarcimento dei danni a beni dello Stato, delle Regioni o degli enti locali, liquidandoli «sulla base degli atti»; i privati danneggiati ottengono un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Due volte, nello stesso provvedimento, la prova sta a chi si difende.
Il decreto contiene anche una norma organizzativa che il dibattito ha ignorato: l'articolo 4 consente di applicare magistrati a un ufficio giudiziario entro ventiquattro ore dalla richiesta e senza attendere il parere del consiglio giudiziario, quando eventi di ordine pubblico «possono comportare o hanno comportato un numero rilevante di arresti in flagranza». E l'articolo 8 finanzia i 500 militari in più a Milano fino al 31 dicembre con una cifra precisa: 4.933.831 euro per il 2026.
Il nome girava già su un canale Telegram
Infine la circostanza che cambia il senso dell'intera giornata. Secondo la ricostruzione del Sole 24 Ore, i nomi attribuiti agli amministratori del movimento erano già stati pubblicati su un canale Telegram di estrema destra, in una operazione di doxxing. E il Movimento 17 ottobre ha revocato le piazze convocate per sabato proprio «dopo che avevano iniziato a circolare in rete informazioni sull'identità di chi ne gestirebbe i canali».
Tutte le cronache hanno raccontato quella revoca come una tattica — «voi militarizzate le piazze, noi le cambiamo all'ultimo minuto» — e l'individuazione del trentenne come la prova delle «grandi capacità dei nostri investigatori», secondo le parole di Piantedosi. La cronologia suggerisce qualcosa di meno lineare: quando lo Stato ha annunciato il nome, quel nome era già pubblico da ore.
Che cosa resta da verificare
Nulla di tutto questo dice che il decreto sia inutile, e va riconosciuto il contrario: la giornata è finita senza i saccheggi della settimana precedente, e lo strumento che ha retto il controllo delle piazze — l'accompagnamento in questura allargato dall'articolo 7 — nel decreto c'è. Ma è una norma del 1978 ampliata, non il reato da dodici anni annunciato in conferenza stampa.
L'indagine è al primo giorno e la qualificazione può cambiare: se emergessero condotte successive al 23 ottobre, l'articolo 420-bis tornerebbe in gioco. Intanto il decreto va convertito entro sessanta giorni, ed è in Parlamento che si vedrà quanto reggono le due presunzioni. Per il Movimento 17 ottobre, invece, l'appuntamento dichiarato resta il prossimo sabato.


